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Nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell´imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, sopraggiunta la prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva del reato adottando le conseguenti statuizioni civili ma è comunque tenuto, data la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l´assoluzione nel merito

Argomento: Impugnazioni
Sezione: Sezioni Unite

(Cass. Pen., SS.UU., 27 settembre 2024, n. 36208)

Stralcio a cura di Lorenzo Litterio

“[…] 2. La questione di diritto sulla quale le Sezioni Unite sono chiamate a pronunciarsi è la seguente: “Se, nel giudizio di appello promosso avverso la sentenza di condanna dell’imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l’estinzione del reato per prescrizione, possa pronunciare l’assoluzione nel merito anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, sulla base della regola di giudizio processual-penalistica dell’”oltre ogni ragionevole dubbio”, ovvero debba far prevalere la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pronunciandosi sulle statuizioni civili secondo la regola processual-civilistica del “più probabile che non””. 3.Occorre in primo luogo richiamare le ragioni del principio di diritto enunciato da Sez. U, Tettamanti. Le Sezioni Unite, […], hanno espresso il principio per cui <<all’esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili>>. La pronuncia, muovendo dal criterio di bilanciamento espresso dalla Corte Costituzionale […] per cui l’equilibrio del sistema è garantito dalla possibilità per l’imputato di rinunciare alle cause estintive del reato (amnistia o prescrizione), ha confermato la prevalenza dell’obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità, dovendosi privilegiare in linea di principio le esigenze di speditezza sottese al disposto dell’art. 129 cod. proc. pen. Le Sezioni Unite hanno, però, osservato che l’enunciato dell’art. 578 cod. proc. pen. dischiude, in presenza della parte civile, al giudice di appello la porta della “cognizione piena”; tale constatazione ha condotto ad affermare il principio, favorevole all’imputato, della prevalenza, in tal caso, del proscioglimento nel merito secondo la regola dettata dall’art. 530, commi 1 e 2, cod. proc. pen. sulle esigenze di speditezza delle quali è espressione la declaratoria ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. La pronuncia ha messo in [continua ..]

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